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Reclami relativi a prodotti di Investimento Assicurativi (c.d. "IBIPs")

Per presentare un reclamo riguardante il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o il comportamento della Società o dell’agente (inclusi i  relativi dipendenti e collaboratori), contatta la nostra struttura Customer Advocacy – reclami e assistenza specialistica clienti scegliendo una delle seguenti modalità alternative:
 

I reclami relativi al comportamento dell'agente, inclusi i suoi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto direttamente all'agenzia.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari iscritti nell’elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

 

Nota Bene

Per poter dar seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati: Nome, Cognome, domicilio, Codice Fiscale (o Partita IVA) del  reclamante, nonché la descrizione della lamentela.

     
Se l’esito del reclamo non ti soddisfa, o non hai ricevuto riscontro nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell’agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) puoi rivolgerti a:     

IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06.42.133.206, PEC: ivass@pec.ivass.it

Info su: www.ivass.it, per questioni attinenti al contratto nonché al comportamento di agenti, mediatori o broker (e relativi dipendenti e collaboratori) e al comportamento della Società.

I reclami indirizzati per iscritto ad IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul Sito Internet dell'IVASS e della Società, devono contenere: 
nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventule riscontro fornito dagli stessi;
ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
 
CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma - oppure Via Broletto, 7 - 20121 Milano - fax 06.8416703 – 06.8417707, PEC consob@pec.consob.it, o attraverso l'apposita procedura on-line – info su: www.consob.it, per questioni attinenti:
  1. la trasparenza informativa del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società;
  2. il comportamento degli intermediari iscritti alla sezione D del Registro Unico Intermediari (Banche).
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. 
 

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, prima di ricorrere all’Autorità giudiziaria, è possibile avvalersi di sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie, quali: