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Procedura di negoziazione assistita

Secondo il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162),  la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con  lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati.
 
Fine del procedimento è la composizione bonaria della lite, con la sottoscrizione delle parti - assistite dai rispettivi difensori - di un accordo detto convenzione di negoziazione.
 
Viene prevista la sua obbligatorietà nel caso in cui si intenda esercitare in giudizio i propri diritti per ogni controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, ovvero sia condizione di procedibilità per l’eventuale giudizio civile.
 
Invece è facoltativa per ogni altra controversia in materia di risarcimenti o di contratti assicurativi o finanziari.
 
CHI DEVE ATTIVARLA
 
Danneggiati a seguito di un sinistro da circolazione di veicoli a motore o natanti.
Le parti dovranno essere assistite da uno o più avvocati.
 
CHI PUÒ ATTIVARLA
 
Contraenti, Assicurati, Aventi diritto o Beneficiari: per controversie relative a contratti assicurativi o finanziari.
Danneggiati: per controversie relative ai danni derivanti da altre tipologie di responsabilità (es. medica, professionale).
 
QUANDO E COME SI ATTIVA
 
Viene formulato un invito alla controparte (la Compagnia).
Il procedimento, quando obbligatorio, si deve attivare prima di intraprendere un giudizio civile.
 
COME FUNZIONA
 
L’invito deve essere formulato per iscritto e la controparte dovrà rispondere nel termine di 30 giorni dal ricevimento dello stesso, indicando se aderirà o meno.
 
DURATA
 
Non deve essere inferiore a un mese né superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti.