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Procedura di arbitrato

In caso di disaccordo, il contratto può prevedere la possibilità di devolvere la risoluzione della controversia insorta tra le parti ad un collegio di medici (arbitrato irrituale per le controversie aventi natura medica) o ad un arbitro.

 

CHI PUÒ ATTIVARLA
Il Contraente, o se del caso l’Assicurato, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

 

COME SI ATTIVA
Tramite domanda scritta che le parti rivolgono a un collegio di tre medici designati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi (per le controversie aventi natura medica); oppure  a un arbitro.
 

COME FUNZIONA
Il collegio/l’arbitro decide in modo vincolante per le parti con la pronuncia di un lodo avente effetti negoziali.  

Resta sempre ferma la possibilità di adire l’Autorità giudiziaria.

 

DURATA
Non sono previsti termini di durata.