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RC professionale
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La polizza copre i danni e le perdite patrimoniali causati involontariamente a terzi, inclusi i clienti, nello svolgimento dell’attività professionale di avvocato indicata in polizza - Avvocato libero professionista, come disciplinata dall’Art. 1 co.6 D.M 22 settembre 2016.
La garanzia è valida solo se il professionista è regolarmente iscritto all’Albo e in possesso dei requisiti e delle abilitazioni previsti dalla legge.
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