Conciliazione paritetica per le controversie R.C. auto
Quando si attiva la conciliazione paritetica
Puoi attivare la conciliazione paritetica se:
- hai presentato una richiesta di risarcimento del danno all’impresa e non hai ricevuto risposta entro i termini di legge;
- hai ricevuto un diniego di offerta;
- non hai accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento dell’impresa.
Inoltre:
- non devi aver già incaricato altri soggetti a rappresentarti verso la Compagnia (ad esempio patrocinatori legali, società di infortunistica, etc.);
- non devi aver già attivato la procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 2010;
- nei sinistri rientranti nell’ambito di applicazione della procedura di risarcimento diretto e della procedura di risarcimento del terzo trasportato, devi aver indirizzato la richiesta di risarcimento all’assicuratore tenuto alla gestione del danno (in base agli articoli 141 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private).
Come si attiva la conciliazione paritetica
Per accedere alla procedura, puoi rivolgerti ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema (vedi elenco sotto riportato), che ti fornirà le informazioni necessarie e, qualora sussistano le condizioni previste dall’accordo, ti farà compilare e sottoscrivere uno specifico modulo per attivare la richiesta di conciliazione.
Tale procedura non comporta costi a tuo carico fatta salva l’eventuale iscrizione all’Associazione a cui conferirai il mandato.
Come funziona la conciliazione paritetica
Ricevuta la tua domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le tue ragioni e valuta la fondatezza della richiesta.
Se l’Associazione ritiene fondata la tua richiesta:
- entra in contatto con noi;
- viene costituita una Commissione di conciliazione composta da un nostro rappresentante e da un rappresentante dell’Associazione dei consumatori. La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni;
- in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo;
- in caso di esito negativo, viene redatto un verbale di mancato accordo, che ti verrà tempestivamente comunicato.
http://www.casadelconsumatore.it/
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https://www.movimentoconsumatori.it/
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http://www.difesadelcittadino.it/
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