Anticipazione
Modalità e requisiti per richiederla
L’Anticipazione può essere concessa dal Fondo - in qualsiasi momento per le motivazioni di cui al successivo punto a) e trascorsi almeno 8 anni dalla data di iscrizione alla previdenza complementare per le motivazioni di cui ai successivi punti b), c) e d) - esclusivamente nei seguenti casi:
a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, sia relativamente all’immobile di proprietà dell’Aderente destinato a prima casa di abitazione, sia relativamente a quello, avente la medesima destinazione, di proprietà dei figli;
d) per altre esigenze dell’Aderente.
In relazione all’ammontare della posizione individuale, l’importo massimo dell’Anticipazione è stabilito come segue:
- 75% nei casi di cui ai precedenti punti a), b) e c);
- 30% nel caso di cui al precedente punto d).