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Anticipazione

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Modalità e requisiti per richiederla

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L’Anticipazione può essere concessa dal Fondo - in qualsiasi momento per le motivazioni di cui al successivo punto a) e trascorsi almeno 8 anni dalla data di iscrizione alla previdenza complementare per le motivazioni di cui ai successivi punti b), c) e d) - esclusivamente nei seguenti casi:

a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, sia relativamente all’immobile di proprietà dell’Aderente destinato a prima casa di abitazione, sia relativamente a quello, avente la medesima destinazione, di proprietà dei figli;
d) per altre esigenze dell’Aderente.

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In relazione all’ammontare della posizione individuale, l’importo massimo dell’Anticipazione è stabilito come segue:

  • 75% nei casi di cui ai precedenti punti a), b) e c);
  • 30% nel caso di cui al precedente punto d).
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L’Anticipazione può essere richiesta dall’Aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
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Maggiori informazioni sono reperibili nel Documento sulle anticipazioni collocato tra i ‘Documenti’ accedendo dall’home page del sito www.unipol.it, Sezione ‘RISPARMIO’ – ‘PREVIDENZA’ nella pagina di ciascun prodotto oppure direttamente dalla Sezione dedicata ‘Previdenza complementare’.
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